Informazioni

La nuova legge sul deposito legale dei documenti di interesse culturale (l. 15 aprile 2004 n. 106) ha per obiettivo la fruizione pubblica e la conservazione della memoria attraverso il deposito, presso Istituti appositamente individuati, di quanto pubblicato o diffuso in Italia.

Il soggetto obbligato al deposito legale è l’editore o comunque il responsabile della pubblicazione,  il tipografo, subentra solo in mancanza dell’editore.

In base all’art. 1 della Legge “sono oggetto di deposito obbligatorio i documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap”.

Si tratta in particolare di:

  • stampati: libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa
  • documenti sonori e video: registrazioni sonore (musicali o di altro genere), registrazioni di immagini e audiovisivi in genere (anche su supporto digitale)
  • grafica d’arte e video d’artista
  • documenti fotografici (fotografie) destinati alla pubblicazione
  • film (anche su supporto digitale)
  • microforme (su supporto fotochimico, come la pellicola)
  • documenti su supporto informatico in genere (es. cd-rom)

Sono esclusi dall’obbligo di consegna:

  • estratti, quali i fascicoli contenenti un articolo di rivista o una parte di un libro, che siano stampati a parte utilizzando la stessa composizione, ad esclusione degli estratti di musica a stampa
  • bozze di stampa
  • registri e modulistica
  • elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili
  • mappe catastali
  • materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio
  • fotocopie
  • dattiloscritti o stampati prodotti da computer per uso personale
  • materiale didattico per corsi di formazione, ad uso interno
  • tesi di laurea
  • edizioni provvisorie, nel caso in cui venga pubblicata l’edizione definitiva
  • le pubblicazioni di editori stranieri (anche se stampate in Italia)
  • articoli, in attesa di pubblicazione, stampati in proprio o presso l’Università esclusivamente a fini concorsuali
        Attenzione: Nel caso in cui i bandi di concorsi universitari prevedano il deposito legale di questa tipologia di documenti, dovranno essere inviati  per raccomandata, la cui ricevuta sarà prova dell’avvenuta consegna 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi all’Ufficio deposito legale
bu-to.depositolegale@cultura.gov.it

Documenti da depositare

L’obbligo del deposito legale viene assolto con la consegna di due copie per l’Archivio nazionale della produzione editoriale (collocato presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze) e di altre due copie per l’archivio della produzione editoriale regionale (le biblioteche depositarie sono state individuate dal Decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali del 28 dicembre 2007).

Per gli editori aventi sede nella Regione Piemonte:

Tipo di documenti Archivio regionale Archivio nazionale
Libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, anche su supporto informatico n. 1 copia alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino

n. 1 copia alla biblioteca depositaria nella provincia di riferimento

n. 1 copia alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

n. 1 copia alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Documenti sonori e video n. 1 copia alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino n. 1 copia all’Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi
Documenti di grafica d’arte e video d’artista n. 1 copia alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino n. 1 copia all’Istituto nazionale per la Grafica di Roma
Documenti fotografici n. 1 copia al Museo del Cinema di Torino n. 1 copia all’Istituto nazionale per la Grafica di Roma
Film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla SIAE, soggetti, trattamenti e sceneggiature n. 1 copia al Museo del Cinema di Torino (per le opere filmiche in pellicola si deve depositare una copia positiva nuova, conforme al negativo. Per le opere in formato video o digitale si deve depositare una copia nel formato originale di proiezione e diffusione) n. 1 copia alla Cineteca nazionale di Roma

Normativa

Si fa presente che alcuni chiarimenti concernenti l’applicazione del Regolamento, sono stati pubblicati dalla Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali sui siti http://www.librari.beniculturali.it/ e http://www.bibliotechepubblichestatali.it/.

Breve guida all’invio dei documenti alla Biblioteca Nazionale Universitaria

I documenti vanno consegnati alla Biblioteca direttamente o inviati con ogni altro mezzo entro 60 gg. dalla loro pubblicazione (vedi art. 7 – DPR. 252/2006).

Per i periodici l’invio può essere cumulativo in conformità agli accordi stipulati tra le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze e le associazioni di categoria della stampa periodica.

Sui documenti inviati va apposta la scritta: “esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n.106” (vedi art. 10 – DPR 252/2006).

I documenti vanno racchiusi in plichi che devono recare all’esterno la dicitura: “esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n.106” e il nome o la ragione sociale del soggetto obbligato al deposito e il suo domicilio o sede legale (vedi art. 10 – DPR 252/2006).

All’interno di ogni plico deve essere inserito, in due copie, un elenco del materiale inviato nel quale siano riportati per ciascun documento, gli elementi necessari alla sua individuazione.

La Biblioteca, dopo aver accertato il contenuto del plico, se non ha riscontrato irregolarità, restituisce, opportunamente vidimata, una delle copie dell’elenco inviato. Tale copia costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato.

Ove venga utilizzato il servizio postale, l’obbligo di deposito legale si intende assolto mediante la consegna ai relativi uffici del plico contenente il materiale oggetto del deposito legale (vedi comma 6, art. 7 – DPR 252/2006).

Modulistica

Al fine di rendere omogenee le modalità del deposito legale, sono stati elaborati alcuni moduli che si consiglia di utilizzare per la consegna dei documenti.

I moduli, in formato Word e Excel, si differenziano a seconda della tipologia dei documenti inviati:

È fondamentale che il modulo, correttamente compilato tanto nel formato elettronico che manualmente, venga sempre inserito nel relativo pacco.